Art. 7.
(Tipo della società tra professionisti).

      1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «società tra professionisti - STP», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ovvero dei commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:

          a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;

          b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;

          c) in tutti gli atti e i documenti della società, e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

      3. Alla società costituita ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

      4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della presente legge, alle società tra professionisti regolate ai sensi della medesima legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

 

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      5. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.